L’omofobia ora è reato
e l’Italia diventa
un paese più civile
L’omofobia diventa reato, carcere per chi discrimina. Ecco, in estrema sintesi, l’importante novità introdotta dalla Camera (il provvedimento è passato subito al Senato nella speranza di una rapida, definitiva approvazione) con la cosiddetta legge Zan, dal nome del deputato dem proponente e relatore. Con le nuove norme si interviene su due articoli del Codice penale e sulla cosiddetta legge Mancino: alle disposizioni che già puniscono ogni forma di discriminazione e violenza per motivi razziali, etnici e religiosi, vengono aggiunte le motivazioni legate al sesso, al genere, all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alla disabilità.
Quest’ultima tutela è stata introdotta nel corso dell’esame in aula, cogliendo il dialogo che c’è stato con le associazioni nelle audizioni e anche le sollecitazioni venute dall’opposizione, ad ulteriore dimostrazione che la ratio di questa legge non è di tipo ideologico, ma è volta a difendere le persone più vulnerabili da ogni atto violento e discriminatorio che possa colpirne o frenarne l’esistenza, conformemente a quanto sancito dall’articolo 3, comma secondo, della Costituzione. (Inutile aggiungere però che leghisti e neofascisti non solo hanno votato contro la normativa, ma in occasione del voto finale si sono abbandonati a plateali gesti di “protesta” contro le “libertà negate”.)
Nel complesso, va sottolineato che non si tratta di norme volte a limitare la libertà di espressione e di critica o la manifestazione del proprio pensiero, ma di una legge seria e civile contro l’istigazione all’odio e alla violenza, in nome del rispetto della dignità di ogni individuo e del dovere di tutelare persone che possono trovarsi in una condizione di fragilità e di vulnerabilità. Quel dovere richiamato lo scorso 17 maggio dal presidente della Repubblica Mattarella secondo il quale spetta allo Stato “non permettere che la propria identità o l’orientamento sessuale siano motivo di aggressione, stigmatizzazione, trattamenti pregiudizievoli, derisioni nonché di discriminazioni nel lavoro e nella vita sociale”.
Contro discriminazione e istigazione all’odio
Una cosa, dunque, sono le legittime opinioni e le condotte riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte, su cui questa legge non interviene in alcun modo, altra cosa sono la concreta discriminazione e l’istigazione all’odio e alla violenza, che è giusto vengano colpite con le modalità già previste in altri casi. Dopo di che, oltre all’aspetto repressivo, la legge contiene anche aspetti di tipo preventivo-culturale e formativo, che intendono far compiere al nostro Paese un passo in avanti lungo la strada della completa affermazione del principio di eguaglianza e del pieno sviluppo della personalità umana.

La definizione. Ad evitare qualsiasi vaghezza e pericolosa interpretazione, si definiscono i diversi concetti di cui si occupa la proposta di legge. Pertanto per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.
Le pene. Le discriminazioni di genere, sesso, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità sono punite con la reclusione sino a a 18 mesi o con una multa sino a 6mila euro. Più gravi misure (da 6 mesi a 4 anni di carcere) per violenze legate agli stessi motivi o per chi sostiene organizzazioni che incitano a discriminazione o violenza. In relazione ai delitti individuali si prevede che la prestazione di lavori di pubblica utilità (disciplina legge Mancino) possa consentire la sospensione condizionale della pena, ma spetterà sempre al giudice decidere l’alternativa caso per caso.
La Giornata è legge. Anche l’Italia istituisce formalmente la Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia (l’Onu l’ha istituita addirittura nel 2004, e il nostro Paese già si era da pochi anni informalmente adeguato: ora il riconoscimento legislativo) riconoscendola nel 17 maggio, giorno in cui nel 1990 l’omosessualità fu cancellata dall’elenco delle malattie. Anche nelle scuole di ogni ordine e grado la Giornata dovrà essere celebrata con lezioni di sensibilizzazione (apriti cielo delle destre).
Centri antiviolenza. Saranno finanziati con 4 milioni all’anno centri specifici (o aggregati a centri simili) di assistenza e accoglienza per le vittime di discriminazioni sessuali.
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